Art. 86 - Norme Transitorie e Finali. Statuto Comunale di Balangero (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini balangeresi
Statuto Comune di Balangero
Parte II - Ordinamento Funzionale Titolo III - Funzione Normativa
Art. 86 - Norme Transitorie e Finali
1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.
2. Il Consiglio approva entro un anno, i regolamenti previsti dallo statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme già adottate, che risultino compatibili con la legge e lo statuto.