Art. 43 - Infrazione degli Organi Elettivi. Statuto Comunale di Banchette (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini banchettesi
Statuto Comune di Banchette
Art. 43 - Infrazione degli Organi Elettivi
1. Nel caso di violazioni dello statuto, di leggi o di regolamenti operate dagli organi di governo del Comune di Banchette, o di Enti o organismi da essa dipendenti, il difensore civico rivolge i propri accertamenti direttamente ai componenti organi giurisdizionali o di controllo.
2. In caso di inerzia degli organi dell'Ente, il difensore civico sollecita dagli organi di controllo l'esercizio del potere sostitutivo.