Articolo 30 - Proposte di Deliberazione di Iniziativa Popolare. Statuto Comunale di Beinasco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini beinaschesi
Statuto Comune di Beinasco
Titolo III - Istituti di Partecipazione e Difensore Civico Capo I - Partecipazione Popolare e Diritto di Accesso e Informazione
Articolo 30 - Proposte di Deliberazione di Iniziativa Popolare
1. Almeno il cinque per cento dei titolari dei diritti di partecipazione possono sottoscrivere con la propria firma e presentare al consiglio comunale proposte di deliberazione su materie di competenza consiliare, purché corrispondenti ai requisiti formali richiesti. Qualora la proposta riguardi modifiche allo Statuto, è sottoscritta da almeno il dieci per cento dei titolari dei diritti di partecipazione.
2. Le proposte di deliberazione di cui al comma 1 sono iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio comunale successiva alla loro presentazione al protocollo comunale. Il consiglio comunale si pronuncia con il voto entro sessanta giorni dalla presentazione. Prima della raccolta delle firme richieste, la proposta di deliberazione, sottoscritta da dieci presentatori con la propria firma autenticata, viene presentata al presidente del consiglio comunale che la sottopone al segretario generale per la verifica dei requisiti formali. Il presidente del consiglio risponde entro trenta giorni. I presentatori possono adeguare il testo ai rilievi formulati dal segretario generale. Tre presentatori della proposta di deliberazione possono illustrarla e discuterla nella commissione consiliare competente.
3. Non possono essere presentate proposte in materia di tributi locali, tariffe e su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali.
4. Le firme sono raccolte entro quattro mesi dalla risposta del presidente del consiglio comunale. I dieci presentatori dichiarano di assumersi la responsabilità dell'autenticità delle firme necessarie. Non possono essere raccolte contestualmente le firme relative a più di due proposte di deliberazione.
5. Il consiglio comunale, con propria deliberazione, stabilisce eventuali altre modalità di presentazione delle proposte di deliberazione.