Articolo 36 - Istituzione, Ambito di Attivitā. Statuto Comunale di Beinasco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini beinaschesi
Statuto Comune di Beinasco
Titolo III - Istituti di Partecipazione e Difensore Civico Capo II - Il Difensore Civico
Articolo 36 - Istituzione, Ambito di Attivitā
1. Il difensore civico č istituito a garanzia dell'imparzialitā e del buon andamento dell'amministrazione comunale e per assistere i cittadini e gli utenti dei servizi nella tutela dei loro diritti e interessi, con particolare riguardo agli atti e comportamenti di: a) organi ed uffici del Comune; b) istituzioni; c) aziende speciali; d) societā a capitale pubblico; e) enti pubblici che gestiscono servizi comunali; f) soggetti privati concessionari di servizi comunali.
2. Il difensore civico agisce sia su richiesta dei cittadini che di propria iniziativa.
3. Il difensore civico non č soggetto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica ed esercita le sue funzioni in piena autonomia.