Articolo 39 - Eleggibilità, Ineleggibilità, Incompatibilità e Decadenza. Statuto Comunale di Beinasco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini beinaschesi
Statuto Comune di Beinasco
Titolo III - Istituti di Partecipazione e Difensore Civico Capo II - Il Difensore Civico
Articolo 39 - Eleggibilità, Ineleggibilità, Incompatibilità e Decadenza
1. I candidati alla carica di difensore civico sono individuati fra persone che danno ampia garanzia di indipendenza politica ed intellettuale, di probità e di competenza giuridico-amministrativa.
2. Il regolamento stabilisce le condizioni di eleggibilità e disciplina le attività incompatibili con la carica di difensore civico durante il mandato.
3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali decade il consigliere comunale, ovvero per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel previsto regolamento. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale.
4. Il difensore civico può altresì essere revocato dall'incarico per gravi inadempienze ai doveri d'ufficio, con deliberazione motivata del consiglio comunale, approvata con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.