Art. 36 Bis - Mozione di Sfiducia. Statuto Comunale di Bollengo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bollenghini
Statuto Comune di Bollengo
Titolo II - Organi Elettivi Capo III - Il Sindaco
Art. 36 Bis - Mozione di Sfiducia
1. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi della legge vigente.