Art. 40 - Ruolo e Funzioni. Statuto Comunale di Bollengo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bollenghini
Statuto Comune di Bollengo
Titolo IV - Organi Ausiliari
Art. 40 - Ruolo e Funzioni
1. Il revisore dei conti esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario e con le modalità stabilite dal presente Statuto e dal regolamento di contabilità, svolge compiti di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
2. A tal fine il revisore: a) esamina tutti gli atti connessi agli adempimenti previsti dalla legge in relazione alla predisposizione annuale del bilancio preventivo, del controllo economico di gestione e del rendiconto generale; b) verifica ogni bimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà del Comune o da esso ricevuti in pegno, cauzione o custodia; c) redige la relazione, che accompagna al proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo, con la quale viene attestata la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione; d) ha diritto di accedere agli atti e ai documenti dell'Ente facendone richiesta al segretario comunale e può richiedere altre specifiche notizie afferenti la regolarità contabile e finanziaria al Sindaco, che si avvarrà nella risposta del segretario comunale; e) può prestare assistenza alle sedute del Consiglio comunale nelle quali vengono esaminati ed approvati il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo ed il controllo economico di gestione; f) può essere sentito dalla Giunta e dal Consiglio in ordine e a specifici fatti di gestione e pertanto presenziare alle relative riunioni; g) degli accertamenti eseguiti deve redigere il processo verbale che, sottoscritto, viene conservato in apposita raccolta agli atti del Comune.