Art. 44 - Organizzazione degli Uffici. Statuto Comunale di Bollengo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bollenghini
Statuto Comune di Bollengo
Titolo V - Organizzazione degli Uffici e del Lavoro
Art. 44 - Organizzazione degli Uffici
1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme di regolamento, è articolata in uffici, che possono anche appartenere ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
2. L'assegnazione del personale agli uffici avviene secondo uno schema organizzativo flessibile, che si deve adeguare tempestivamente, anche mediante mobilità interna, ai carichi di produzione lavorativa derivanti dai programmi approvati dal Consiglio comunale e dai piani operativi stabiliti dalla Giunta.
3. Gli uffici ed i servizi comunali debbono essere allocati in modo da garantire la massima accessibilità all'utenza.
4. La programmazione e l'articolazione dell'orario debbono in ogni caso essere definite in base a criteri che tengano conto di un'efficace ed efficiente erogazione dei servizi a favore dei cittadini.