Art. 47 - Servizi Comunali. Statuto Comunale di Bollengo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bollenghini
Statuto Comune di Bollengo
Titolo VI - Gestione dei Servizi Pubblici Locali
Art. 47 - Servizi Comunali
1. Il Comune provvede con voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica all'istituzione ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.
2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti;
3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.
4. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
5. Per tali servizi il Consiglio stabilisce altresì la disciplina generali delle tariffe e dei corrispettivi da porre a carico degli utenti, nell'ambito dei limiti stabiliti dalle leggi statali e regionali.