Art. 59 - Unione e Fusione di Comuni. Statuto Comunale di Bollengo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bollenghini
Statuto Comune di Bollengo
Titolo VII - Collaborazione con altri Enti Pubblici
Art. 59 - Unione e Fusione di Comuni
1. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio comunale può deliberare forme di unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività, e, qualora ne ravvisi la motivazione e previo referendum consultivo, la fusione con altri Comuni.