Art. 63 - Le Risorse per gli Investimenti. Statuto Comunale di Bollengo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bollenghini
Statuto Comune di Bollengo
Titolo IX - Gestione Economico-finanziaria e Controllo di Gestione
Art. 63 - Le Risorse per gli Investimenti
1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impegnate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune.
3. Fra le risorse per opere d'investimento sono da considerare i mezzi propri, specifici allo scopo, fra cui hanno particolare importanza le entrate derivanti da concessioni edilizie e cimiteriali, oltre che l'avanzo d'amministrazione.
4. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento della spesa dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.