Art. 67 - Il Rendiconto della Gestione. Statuto Comunale di Bollengo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bollenghini
Statuto Comune di Bollengo
Titolo IX - Gestione Economico-finanziaria e Controllo di Gestione
Art. 67 - Il Rendiconto della Gestione
1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilitā economica e dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il revisore dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivitā ed economicitā della gestione.
4. Il conto consuntivo č deliberato dal Consiglio comunale entro i termini stabiliti dalla legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati.