Art. 29 - Pubblicità delle Spese Elettorali. Statuto Comunale di Borgaro Torinese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgaresi
Statuto Comune di Borgaro Torinese
Parte II - L'ordinamento Istituzionale del Comune Capo II - Il Consiglio Comunale
Art. 29 - Pubblicità delle Spese Elettorali
1. I candidati e le liste che concorrono alle elezioni comunali devono produrre, contestualmente alla presentazione, una dichiarazione preventiva delle spese elettorali che i concorrenti ritengono di sostenere. Allo stesso fine, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, i candidati e le liste devono presentare il rendiconto delle spese effettivamente sostenute.
2. La dichiarazione prevista al comma precedente è pubblicata all'albo pretorio nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle liste; per un tempo analogo è pubblicato, altresì, il rendiconto delle spese.