Art. 74 - I Requisiti del Difensore Civico. Statuto Comunale di Borgaro Torinese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgaresi
Statuto Comune di Borgaro Torinese
Parte III - Partecipazione Popolare Capo IV - Difensore Civico
Art. 74 - I Requisiti del Difensore Civico
1. Il difensore civico è scelto tra i cittadini italiani di provata esperienza e moralità, che diano garanzia di indipendenza, obiettività, imparzialità, serenità di giudizio e soprattutto professionalità e competenza giuridico-amministrativa.
2. Possono essere nominati i cittadini che abbiano maturato i quaranta anni di età e non abbiano superato i settanta anni.
3. Non sono eleggibili alla carica di difensore civico: a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità per l'elezione alla carica di consigliere comunale; b) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i consiglieri regionali, provinciali e comunali; c) i membri dei Comitato Regionale di Controllo sugli atti del Comune; d) gli amministratori di enti o aziende dipendenti dal Comune o nei cui organi il Comune è rappresentato.