Art. 52 - Diritto di Accesso. Statuto Comunale di Borgiallo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgiallesi
Statuto Comune di Borgiallo
Parte II - Ordinamento Funzionale Titolo II - Partecipazione Popolare Capo II - Diritto di Accesso
Art. 52 - Diritto di Accesso
1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limite di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norma di organizzazione per il rilascio di copie.