Art. 24 - Mozioni di Sfiducia. Statuto Comunale di Borgone Susa (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgonesi
Statuto Comune di Borgone Susa
Titolo II - Ordinamento Strutturale
Art. 24 - Mozioni di Sfiducia
1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco e della Giunta comunale non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri comunali assegnati, senza computare al tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione di sfiducia viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla nomina di un Commissario, a norma di legge.