Art. 29 - Associazionismo e Volontariato. Statuto Comunale di Borgone Susa (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgonesi
Statuto Comune di Borgone Susa
Titolo III - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini
Art. 29 - Associazionismo e Volontariato
1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. La Giunta comunale, su specifica istanza, registra le associazioni che operano sul territorio, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l'associazione depositi in Comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni aventi caratteristiche non compatibili con la Costituzione Italiana o con le leggi dello Stato.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il Comune può promuovere e istituire la "consulta della associazioni".