Art. 46 - Diritto di Intervento nei Procedimenti. Statuto Comunale di Borgone Susa (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgonesi
Statuto Comune di Borgone Susa
Titolo V - Procedimento Amministrativo
Art. 46 - Diritto di Intervento nei Procedimenti
1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. Il Comune deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.