Art. 19 - Attribuzioni di Organizzazione. Statuto Comunale di Brandizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brandizzesi
Statuto Comune di Brandizzo
Titolo II - Ordinamento Strutturale Capo I - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 19 - Attribuzioni di Organizzazione
1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione: • convoca la prima seduta del Consiglio entro il termine perentorio di giorni dieci dalla proclamazione e la stessa deve svolgersi entro i dieci giorni successivi alla convocazione • stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale sentita la Giunta e lo presiede ai sensi del regolamento • convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare • riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni da sottoporre al Consiglio • propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della Giunta e la presiede • esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui stesso presiedute, nei limiti previsti dalle leggi • autorizza le missioni degli Assessori, dei Consiglieri Comunali e del Segretario comunale.