Art. 23 - Composizione. Statuto Comunale di Brandizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brandizzesi
Statuto Comune di Brandizzo
Titolo II - Ordinamento Strutturale Capo I - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 23 - Composizione
1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di quattro o da un massimo di sei Assessori, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; può tuttavia essere nominato anche un Assessore esterno al Consiglio, purché dotato dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. L'Assessore esterno può partecipare alle sedute del Consiglio, intervenire nella discussione ma non ha diritto di voto.