Art. 25 - Funzionamento della Giunta. Statuto Comunale di Brandizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brandizzesi
Statuto Comune di Brandizzo
Titolo II - Ordinamento Strutturale Capo I - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 25 - Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e funzionamento sono stabilite in modo informale dalla Giunta stessa.
3. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta della Giunta o del Sindaco non comporta la dimissione degli stessi.
4. Le sedute sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.