Art. 27 - Partecipazione Popolare. Statuto Comunale di Brandizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brandizzesi
Statuto Comune di Brandizzo
Titolo II - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini Capo I - Partecipazione
Art. 27 - Partecipazione Popolare
1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attivitą dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialitą e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato ed il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Il Consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalitą con cui i cittadini possono far valere i diritto e le prerogative previste dal presente Titolo.