Art. 38 - Azione Popolare. Statuto Comunale di Brandizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brandizzesi
Statuto Comune di Brandizzo
Titolo II - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini Capo III - Modalità di Partecipazione
Art. 38 - Azione Popolare
1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.