Art. 42 - Incompatibilità e Decadenza. Statuto Comunale di Brandizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brandizzesi
Statuto Comune di Brandizzo
Titolo II - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini Capo IV - Difensore Civico
Art. 42 - Incompatibilità e Decadenza
1. La designazione del Difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridicoamministrativa.
2. Non può essere nominato Difensore civico: • chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale • i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle Comunità montane e delle Aziende sanitarie regionali • i Ministri di culto • gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti, società e aziende pubbliche a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi • chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale • chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini sino al quarto grado che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.
3. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri comunali. Può essere revocato con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempienza ai doveri di ufficio.