Art. 44 - Funzioni di Controllo. Statuto Comunale di Brandizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brandizzesi
Statuto Comune di Brandizzo
Titolo II - Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini Capo IV - Difensore Civico
Art. 44 - Funzioni di Controllo
1. Il Difensore civico esercita funzioni di controllo eventuale di legittimità, su richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei Consiglieri comunali, sulle deliberazioni riguardanti: • appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario • assunzione del personale, piante organiche e relative variazioni.
2. Tale funzione è esercitata secondo le modalità di cui all'art. 127 del D.Lgs. 267/2000.