Art. 57 - Organizzazione degli Uffici e del Personale. Statuto Comunale di Brandizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brandizzesi
Statuto Comune di Brandizzo
Titolo IV - Uffici e Personale
Art. 57 - Organizzazione degli Uffici e del Personale
1. Il Comune promuove l'aggiornamento permanente dei propri dipendenti ed opera per il miglioramento degli standard di qualità delle prestazioni erogate ai cittadini.
2. Realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'utilizzo razionale delle risorse umane, con l'opportuno ammodernamento delle strutture, la formazione e la responsabilizzazione dei dipendenti.
3. Conformemente alle norme di legge, appositi regolamenti disciplinano gli ordinamenti degli uffici e dei servizi, la dotazione organica del personale, le modalità di assunzione e cessazione dal servizio.
4. Gli stessi regolamenti disciplinano l'amministrazione del Comune che si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi operativo-funzionali: • organizzazione del lavoro per progetto-obiettivo e per programmi e non per singoli atti • collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici • analisi ed individuazione della produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascuna unità organizzativa • trasparenza, attraverso l'ufficio relazioni con il pubblico e mediante l'assegnazione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva • responsabilità di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa • flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane, anche mediante processi di riconversione professionale e mobilità del personale.