Art. 65 - Tesoreria. Statuto Comunale di Brandizzo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brandizzesi
Statuto Comune di Brandizzo
Titolo V - Finanza e Contabilità
Art. 65 - Tesoreria
1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende: • la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi • la riscossione di qualsiasi altra somma spettante, rispetto a cui il tesoriere è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'ente • il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamento di bilancio e dei fondi cassa disponibili • il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati delle rate di ammortamenti di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.