Art. 16 - Decadenza. Statuto Comunale di Bricherasio (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bricherasiesi
Statuto Comune di Bricherasio
Parte Strutturale Titolo I: gli Organi Istituzionali Capo IV: I Consiglieri Comunali
Art. 16 - Decadenza
1. Il Consigliere Comunale decade: a) per il verificarsi di impedimenti, di incompatibilità o di incapacità contemplate dalla legge; b) per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, per tre sedute consecutive del Consiglio Comunale. Il Consigliere Comunale ha facoltà di far valere le cause di giustificazione, depositando scritti e documenti presso la segreteria del Comune, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, il quale comunque non potrà essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale e può essere avviata d'Ufficio, promossa dal Prefetto o su istanza di qualsiasi elettore per motivi di incompatibilità o di ineleggibilità.