Art. 21 - Servizi Pubblici Locali. Statuto Comunale di Bricherasio (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bricherasiesi
Statuto Comune di Bricherasio
Parte Strutturale Titolo II: Ordinamento Amministrativo ed Organizzazione del Comune Capo II: Servizi
Art. 21 - Servizi Pubblici Locali
1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune, rivolti alla produzione di beni ed attività per la realizzazione di fini sociali, possono essere riservati in via esclusiva all'Amministrazione o svolti in concorrenza con altri soggetti pubblici e privati.
2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla legge.
3. La gestione dei servizi può avvenire nelle seguenti forme: a. in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda; b. in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; c. a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d. a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e. a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.