Art. 23 - Convenzioni. Statuto Comunale di Bricherasio (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bricherasiesi
Statuto Comune di Bricherasio
Parte Funzionale Titolo I: il Principio della Cooperazione Capo I: le Forme Associative
Art. 23 - Convenzioni
1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni con amministrazioni statali, altri enti pubblici, associazioni o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.
2. La convenzione deriva da un accordo tra le parti che, assumendo la forma scritta, stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli soggetti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
3. La stipulazione della convenzione è affidata al Dirigente, se nominato, o al Responsabile dell'Ufficio competente per materia.