Art. 33 - Nomina e Durata in Carica del Difensore Civico. Statuto Comunale di Bricherasio (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bricherasiesi
Statuto Comune di Bricherasio
Parte Funzionale Titolo II: Istituti di Partecipazione Capo II: la Partecipazione Popolare
Art. 33 - Nomina e Durata in Carica del Difensore Civico
1. Il Consiglio Comunale nomina il Difensore Civico a maggioranza assoluta, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri Comuni e/o Enti locali.
2. La designazione del Difensore Civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridicoamministrativa.
3. Il Difensore Civico dura in carica per lo stesso tempo del Consiglio Comunale che lo ha eletto.
4. Le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze sono disciplinate da apposito regolamento.