Art. 8 - Commissioni Consiliari. Statuto Comunale di Bricherasio (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bricherasiesi
Statuto Comune di Bricherasio
Parte Strutturale Titolo I: gli Organi Istituzionali Capo I: il Consiglio Comunale
Art. 8 - Commissioni Consiliari
1. Per il miglior esercizio delle funzioni il Consiglio può avvalersi di Commissioni costituite nel proprio seno, in cui sia assicurata la presenza delle minoranze, con criterio proporzionale.
2. Le Commissioni, distinte in permanenti, temporanee o speciali, saranno disciplinate nei poteri, nell'organizzazione e nelle forme di pubblicità dei lavori dal regolamento di cui al precedente Art. 7.
3. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.
4. La costituzione delle Commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica. La proposta deve riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
5. Le Commissioni Consiliari hanno diritto di ottenere dall'Amministrazione tutte le informazioni necessarie allo svolgimento della propria funzione.
6. La presidenza delle Commissioni Consiliari aventi funzione di controllo e di garanzia sono attribuite alla minoranza.