Art. 27 - Vicesindaco. Statuto Comunale di Brosso (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brossesi o brossolesi
Statuto Comune di Brosso
Parte 01 - Ordinamento Strutturale Titolo 01 - Organi Elettivi
Art. 27 - Vicesindaco
01. il vicesindaco è l'assessore che a tale funzione viene designato nel documento programmatico.
02. gli assessori, in caso di assenza o di impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco, secondo l'ordine di elencazione nel documento programmatico.
03. delle deleghe rilasciate al vicesindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio e agli organi previsti dalla legge.