Art. 26 - Vice Sindaco. Statuto Comunale di Brusasco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brusaschesi
Statuto Comune di Brusasco
Parte I - Ordinamento Strutturale Titolo I - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 26 - Vice Sindaco
1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 53 del T.U. n. 267/2000.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore pił anziano di etą.
3. Nel caso di dimissioni impedimento permanente, rimozione decadenza o decesso del Sindaco le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alle elezioni del nuovo Sindaco.
4. Provvede a ricevere le dimissioni scritte del Sindaco ed a riunire il Consiglio entro il decimo giorno feriale successivo.
5. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio, diventano irrevocabili dando luogo alla cessazione immediata dalla carica di Sindaco e gli altri effetti di cui al 1 comma dell'art. 52 del T.U. n. 267/2000.