Art. 67 - Diritto di Accesso. Statuto Comunale di Brusasco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini brusaschesi
Statuto Comune di Brusasco
Parte II - Ordinamento Funzionale Titolo II - Partecipazione Popolare Capo III - Referendum - Diritto di Accesso
Art. 67 - Diritto di Accesso
1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norma di organizzazione per il rilascio di copie.