Art. 17 - Attribuzioni di Amministrazione. Statuto Comunale di Bruzolo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bruzolesi
Statuto Comune di Bruzolo
Titolo II - Ordinamento Strutturale Capo I - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 17 - Attribuzioni di Amministrazione
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori, è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, compie gli atti che la Legge, il presente statuto ed i regolamenti gli attribuiscono ed, in particolare: a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori; b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale; c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della legge n. 142/90, e s.m.i; d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge; e) nomina gli assessori comunali fra i quali il Vicesindaco; f) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo; g) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale; h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili, nonché la qualifica di messo notificatore a uno o più dipendenti; i) conferisce deleghe agli assessori comunali in particolari settori; l) conferisce incarichi specifici ai consiglieri comunali.