Art. 2 - Autonomia Statutaria. Statuto Comunale di Bruzolo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bruzolesi
Statuto Comune di Bruzolo
Titolo I - Principi Fondamentali
Art. 2 - Autonomia Statutaria
1. Il Comune di BRUZOLO a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana; b) è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà; c) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali; d) considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri Comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini; e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali; f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità. g) imposta la sua attività e la sua organizzazione a criteri di democrazia, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
2. Il presente statuto, nell'ambito del riconoscimento costituzionale delle autonomie locali viene liberamente formato dal Consiglio comunale e costituisce fonte normativa primaria in applicazione delle leggi di principio emanate in riferimento all'art. 128 della Costituzione.