Art. 40 - Aziende Speciali. Statuto Comunale di Bruzolo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bruzolesi
Statuto Comune di Bruzolo
Titolo IV - Attività Amministrativa Capo I - Azione Amministrativa
Art. 40 - Aziende Speciali
1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica, di autonomia gestionale ed imprenditoriale e ne approva lo statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico, da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.