Art. 22 - Attribuzione di Organizzazione. Statuto Comunale di Bussoleno (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bussolenesi
Statuto Comune di Bussoleno
Titolo II - Ordinamento Strutturale
Art. 22 - Attribuzione di Organizzazione
1 - Il Sindaco stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione e la presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri.
2- Esercita il potere di polizia nelle adunanze Consiliari e negli Organismi pubblici di partecipazione popolare presieduti dal Sindaco.
3- Riceve le interrogazioni e le mozioni ed interpellanze da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza Consiliare.
4- Il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualsiasi natura e decide con proprio atto la Costituzione in giudizio dell'Ente e la proposizione delle liti.
5- Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque commesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
6- Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.