Art. 24 - Deleghe e Incarichi. Statuto Comunale di Bussoleno (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bussolenesi
Statuto Comune di Bussoleno
Titolo II - Ordinamento Strutturale
Art. 24 - Deleghe e Incarichi
1- Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di Capo e responsabile dell'Amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
2- La delega può essere permanente o temporanea generale in ordine a determinate materie speciali per il compimento di singoli atti o procedimenti.
3- L'atto di delega in forma scritta obbligatorio indica l'oggetto, la materia e gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento di competenze e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitato.
4- La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non lo sostituisce.
5- La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.
6- Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al prefetto.