Art. 38 - Petizioni. Statuto Comunale di Bussoleno (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bussolenesi
Statuto Comune di Bussoleno
Titolo IV - Modalità di Partecipazione dei Cittadini
Art. 38 - Petizioni
1- I cittadini residenti, o dimoranti nel territorio del Comune possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse Comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2- La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'amministrazione.
3- La petizione è inoltrata al Sindaco che la assegna all'esame dell'Organo competente entro trenta giorni.
4- L'Organo competente deve pronunciarsi entro i trenta giorni successivi.
5- Il contenuto della decisione dell'Organo competente unitamente al testo della petizione è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e comunque in modo da permettere a tutti i firmatari di prendere conoscenza.