Art. 47 - Convenzioni di Segreteria. Statuto Comunale di Bussoleno (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bussolenesi
Statuto Comune di Bussoleno
Titolo V - L'organizzazione Amministrativa
Art. 47 - Convenzioni di Segreteria
1- Il Comune ai sensi dell'art. 10 del P.R. 4/12/1997 N. 465 può stipulare con uno o più Comuni le cui sedi sono comprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia una convenzione per l'ufficio del Segretario.
2- Nella convenzione vengono stabilite: - Le modalità di espletamento del servizio; - Il Sindaco competente alla nomina e alla revoca; - La ripartizione degli oneri finanziari; - La durata della convenzione; - La possibilità di recesso da parte dei Comuni i reciproci obblighi a garanzia.