Art. 52 - L'istituzione. Statuto Comunale di Bussoleno (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bussolenesi
Statuto Comune di Bussoleno
Titolo VI - I Servizi Pubblici Locali
Art. 52 - L'istituzione
1- L'istituzione č un organismo strumentale dell'ente per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale dotato di autonomia gestionale.
2- Sono organi dell'istituzione il Presidente, il Consiglio d'Amministrazione ed il Direttore. Essi sono nominati dal Sindaco secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze Consiliari e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.
3- Il Consiglio Comunale disciplina un apposito regolamento dell'istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e le modalitā di finanziamento dei servizi gestiti.
4- I bilanci preventivi e consuntivi dell'istituzione sono allegati ai relativi bilanci Comunali.
5- L'Organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attivitā dell'istituzione.