Art. 55 - Accordi di Programma. Statuto Comunale di Bussoleno (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bussolenesi
Statuto Comune di Bussoleno
Titolo VI - I Servizi Pubblici Locali
Art. 55 - Accordi di Programma
1- Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2- L'accordo di programma consiste nel consenso unanime del Presidente della Regione, del presidente della Provincia, dei Sindaci, delle Amministrazioni interessate, viene definito in una apposita conferenza che provvede all'approvazione formale dell'accordo stesso.
3- Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio entro 30 giorni pena la decadenza.