| 1. Il Comune, nel caso di partecipazione a Società per Azioni o a responsabilità limitata, sceglie i propri rappresentanti tra i soggetti di specifica competenza tecnica e professionale nel concorrere agli atti gestionali considerando gli interessi dei consumatori e degli utenti. 2. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata. 3. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente. |