Comuni Italiani Art. 12 - Commissioni. Statuto Comunale di Campiglione Fenile (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini campiglionesi e fenilesi

Statuto Comune di Campiglione Fenile

Titolo 2° - Ordinamento Strutturale
Capo 2° - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 12 - Commissioni
1) Il Consiglio Comunale può istituire, nel suo ambito, commissioni consultive permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2) Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

3) La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

 
Altri Articoli:
Art. 13 - Consiglieri
Art. 11 - Linee Programmatiche di Mandato
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