Art. 8 - Deliberazioni degli Organi Collegiali. Statuto Comunale di Campiglione Fenile (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini campiglionesi e fenilesi
Statuto Comune di Campiglione Fenile
Titolo 2° - Ordinamento Strutturale Capo 2° - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 8 - Deliberazioni degli Organi Collegiali
1) Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.
2) L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici e dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dai regolamenti per il funzionamento del consiglio e della giunta.
3) Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trovi in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito, in via temporanea, dal componente del consiglio o della giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.
4) I verbali delle sedute del consiglio e della giunta sono firmati dal Presidente e dal Segretario.