Comuni Italiani Art. 80 - Amministrazione dei Beni Comunali. Statuto Comunale di Campiglione Fenile (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini campiglionesi e fenilesi

Statuto Comune di Campiglione Fenile

Titolo 4° - Uffici e Personale
Capo 5° - Finanza e Contabilitā
Art. 80 - Amministrazione dei Beni Comunali
1) Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed č responsabile, unitamente al Segretario comunale ed al Ragioniere del Comune, dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2) I beni patrimoniali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente statuto devono, di regola, essere dati in locazione; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa č determinata dalla Giunta comunale.

3) Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, devono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passivitā onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

 
Altri Articoli:
Art. 81 - Bilancio Comunale
Art. 79 - Attivitā Finanziaria del Comune
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