Art. 13 - Poteri. Statuto Comunale di Candia Canavese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini candiesi
Statuto Comune di Candia Canavese
Titolo I - Organi del Comune
Art. 13 - Poteri
1. Il Presidente del Consiglio: a) rappresenta il consiglio comunale nell'ente; b) convoca il consiglio fissando la data; c) riunisce il consiglio entro venti giorni dalla richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste. Il termine predetto è ridotto a cinque giorni quando vi è motivata particolare urgenza della trattazione; d) dirama l'ordine del giorno formulato su proposte compiutamente istruite, presentate dalla Giunta, da qualsiasi consigliere; e) presiede e disciplina la discussione degli argomenti all'ordine del giorno nella successione in cui vi sono esposti, salvo le modifiche decise dal consiglio stesso su proposta del suo Presidente, o di ciascun consigliere; f) proclama il risultato delle votazioni e la decisione assunta; g) firma, insieme al Segretario comunale, i relativi verbali e gli estratti delle deliberazioni; h) insedia le commissioni e vigila sul loro regolare funzionamento.