Art. 27 - Nomina e Prerogative. Statuto Comunale di Candia Canavese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini candiesi
Statuto Comune di Candia Canavese
Titolo I - Organi del Comune
Art. 27 - Nomina e Prerogative
(ex artt. 29-30-31)
1. Il vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo status giuridico degli assessori nonchè gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
4. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.